Gas, il distacco dall’impianto centralizzato

il distacco dall'impianto centralizzato

Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento concretizza la rinuncia a un servizio comune e quindi al diritto di comproprietà sull’impianto che lo fornisce. Il Codice Civile, articolo 1118 comma 2, stabilisce che un condomino, rinunciando al diritto di proprietà sulle parti comuni, non può sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione.

Molti che contattano Unioncasa pongono la seguente domanda:

“Può almeno staccarmi dal riscaldamento centralizzato per non pagare le spese di esercizio e contribuire solo alla conservazione e manutenzione della caldaia?”

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il partecipante non può distaccarsi dal sistema comune, essere esonerato dalle spese di esercizio dello stesso, installare un impianto autonomo.

Il principio vale anche per il teleriscaldamento, ossia la sostituzione della caldaia centralizzata con scambiatore di calore allacciato alla rete di teleriscaldamento senza apportare modifiche al preesistente impianto interno dell’edificio. Il condomino-utente paga il calore in base al consumo effettuato. Le spese iniziali sono solo quelle di allacciamento.

Le parole della Corte di Cassazione

Afferma la sentenza della Corte di Cassazione del 30 novembre 1984 numero 6269:

L’impianto centrale di riscaldamento è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell’edificio cui deve assicurare un equilibrio termico. Il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall’impianto centrale deve ritenersi vietato, in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione. Il distacco è consentito quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione ovvero anche quando, da parte dei condomini interessate distacco, venga fornita la prova che da questo possa derivare alcuno dei suddetti inconvenienti.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione sottolineano che l’art. 1118 del codice civile, modificato dalla Legge n. 220 del 2012, permette la possibilità del distacco da parte del singolo, ma il medesimo deve dimostrare che non interverrà nocumento all’impianto centralizzato e/o aggravi di spesa per gli altri condomini; per cui, riportando testualmente:

ll distacco dall’impianto centralizzato: quando si può effettuare

Il condomino che intende distaccarsi deve fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare la prova dell’assenza di notevoli squilibri e di assenza di aggravi

Anche la giurisprudenza di merito è di tale avviso; invero, per il Tribunale di Roma, per esempio, la nullità al distacco dall’impianto centralizzato deriva dal fatto che verrebbe data autorizzazione ad un intervento che potrebbe compromettere la funzionalità dell’impianto comune e che comporterebbe un aggravio di spese per gli altri condomini (Trib. di Roma, sentenza n. 8906 del 04/05/2016).