Recupero crediti: quando diventa Stalking finanziario

Recupero crediti: quando è possibile parlare di stalking da parte delle agenzie che svolgono questa attività? Numerose sentenze hanno infatti condannato le finanziarie, per aver effettuato telefonate multiple a tutte le ore del giorno recando molestia e disturbo ai cittadini intestatari dei contratti di finanziamento e mutui e di contratti che prevedono l’erogazione di servizi essenziali come, ad esempio, elettricità e gas

 Addirittura, poi, se il comportamento vessatorio ha creato un mutamento delle abitudini o ha cagionato uno stato d’ansia, si verrà ad integrare il cosiddetto “Stalking” disciplinato dall’art. 612 bis c.p., introdotto dall’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38), il quale punisce

«chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Art. 612 bis c.p

In questo caso la pena è grave.

Lo Stalking andrà quindi provato tramite documentazione medica che attesti lo stato d’ansia dovuto alle ripetute azioni di disturbo.

Per provare lo Stalking, inoltre, il cittadino non deve cancellare le telefonate ricevute sui propri apparecchi telefonici mobili ed annotare (data ed ora) tutte le telefonate ricevute sul telefono fisso.

Una volta, acquisite le prove anzidette, il cittadino potrà presentare atto di Denuncia – Querela presso le autorità competenti e/o intraprendere una causa civile per chiedere il risarcimento di ogni danno.

Anche la Suprema Corte di cassazione ha ribadito che è reato stressare il debitore che non paga; invero, la Cassazione, per esempio, con sentenza n. 29292/2019 ha confermato la condanna del titolare di un’agenzia di recupero crediti, per non aver vigilato sulla condotta degli operatori che, con telefonate multiple a tutte le ore del giorno, hanno recato molestia e disturbo a un ex cliente per il mancato pagamento di alcune fatture. Anteporre il profitto al rispetto delle persone, molestandole e recando loro disturbo integra il biasimevole motivo richiesto dall’art 660 c.p., per integrare il reato contravvenzionale.

La vicenda processuale

Il Tribunale condanna SDR alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 euro di ammenda, al pagamento delle spese processuali per il reato di molestia o disturbo alle persone e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, oltre alla rifusione delle spese legali in favore della stessa.

Il procedimento nasce dalla querela sporta da L.L., il quale ha riferito che, dopo l’interruzione del contratto di fornitura di energia con il gestore ha ricevuto, per quasi due mesi, circa di 8-10 — telefonate al giorno da parte di diversi incaricati della società di recupero dell’imputato, per ottenere il saldo delle fatture inevase al momento della cessazione dell’accordo di somministrazione.

Il Tribunale, per l’attitudine dei contatti, la frequenza e la collocazione oraria, ha ritenuto che tali condotte integrino la petulanza richiesta dall’art. 660 cod. pen., individuando come responsabili il SDV, nelle qualità di responsabile della società di recupero crediti incaricata dal gestore, perché commesso “in ossequio a precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al cali center“, escludendo la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.