Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 settembre 2021, emanato in attuazione dell’articolo 4-ter, comma 2, del DL 73/2021 (decreto Sostegni-bis), convertito dalla Legge 106/202 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) stabilisce i criteri per rimborso della prima o unica rata IMU, versata dalle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo per il quale è stato proposta istanza di convalida di sfratto per morosità durante la pandemia.
Quando è lecito richiederlo
Se la convalida di sfratto per morosità è stata emanata prima del 28 febbraio 2020, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) sull’immobile interessato.
Se la convalida di sfratto per morosità è stata emanata in data successiva al 28 febbraio 2020 si ha diritto al rimborso della prima rata IMU 2021, versata entro il 16 giugno.
Come richiederlo
I proprietari che desiderano presentare istanza di rimborso, dovranno rivolgersi al Comune titolare dell’imposta, specificando:
- possesso dell’immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per 3 morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
- importo di cui si chiede il rimborso;
- coordinate bancarie.
La scadenza di presentazione è fissata al 30 giugno 2022.