Sosta di intralcio al garage: il ruolo dell’amministratore di condominio
Sosta di intralcio al garage; le cosiddette autorità non possono esercitare la loro competenza all’interno di aree private come una strada condominiale, anche nel caso di un incidente stradale; invero, i vigili urbani non hanno l’obbligo di intervenire. In questi casi, normalmente, è l’amministratore che dovrebbe vigilare. A lui spetta il compito di curare l’osservanza della disciplina del bene di proprietà tutti i condomini, come stabilito nell’articolo 1130 del codice civile, per assicurare il miglior godimento a ciascun proprietario di beni e di servizi comuni.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 16 novembre 1996 n.10144,
tra le incombenze spettanti all’amministratore del condominio ai sensi dell’articolo 1130 n.2 codice civile, rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti, nonché il dovere di eseguire verifiche e di porre in essere le necessarie provvidenze intesi a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini.
L’amministratore, anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, può agire contro quei condomini che abusino delle cose comuni (Corte di Cassazione 11 febbraio 1985 n.1131), previa acquisizione delle prove relative alla violazione (per esempio, una fotografia del divieto di sosta e del veicolo trasgressore). Secondo alcuni autori, poi, l’assemblea può prevedere con una norma regolamentare (articolo 1138, terzo comma, col codice civile), l’irrogazione di una multa a carico di chi viola sistematicamente il divieto di sosta; tale norma sarà legittima solo se approvata all’unanimità.
Il regolamento condominiale e il ruolo dell’assemblea
Un’altra via potrebbe essere di chiedere l’inserimento nel regolamento condominiale di una clausola che regoli con precisione spazi e modi di parcheggio nelle aree comuni. Inoltre l’assemblea condominiale può anche deliberare il ricorso al carro attrezzi per spostare l’automobile abusivamente parcheggiata su spazi comuni, un provvedimento che di solito convince anche condomini più recalcitranti.
Infine, se una persona invitata a spostare l’auto che impedisce ad altra autovettura parcheggiata del cortile condominiale di uscire sulla via pubblica, rifiuta di farlo, commette reato di violenza privata previsto e punito dall’art. 610 del codice penale (Cassazione 20 aprile 2006 numero 16.571).