La Legge Delega che prevede il potenziamento della Mediazione Civile

Riforma della Giustizia

il distacco dall'impianto centralizzato

La Legge Delega che prevede il potenziamento della Mediazione Civile al Governo per l’efficientamento del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  è stata pubblicata la sul n. 292 del 9.12.2021 della Serie generale della G.U. della Repubblica Italiana.

Ora spazio ai decreti legislativi che, entro un anno, dovranno disporre il riassetto formale e sostanziale del processo civile in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione dell’intero sistema.

 

Gli incentivi fiscali

Interessanti incentivi fiscali per i proprietari di case che potranno estinguere eventuali contenziosi potenziali o effettivi in materia di diritti reali, successioni ereditarie, divisione, locazione e condominio, avvantaggiandosi di un importante credito di imposta da una parte e dell’esenzione dalle imposte di registro notarili dall’altra. L’Amministratore di Condominio avrà il potere/dovere di presentarsi in mediazione e l’eventuale accordo conciliativo intervenuto in mediazione dovrà essere sottoposto all’assemblea dei condomini per la delibera di approvazione.

Che cosa prevede la nuova Legge Delega in tema di Mediazione civile, in sintesi

L’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione civile

Questo, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, prevedendo (per le nuove materie oggetto dell’estensione) una verifica, al termine di cinque anni, delle risultanze statistiche al fine di valutare la permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.

Il riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali

  • l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro;
  • la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione e l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;
  • l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
  • la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
  • un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.

L’armonizzazione della normativa e l’individuazione della parte che deve presentare domanda

Questo, in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge allo scopo di raccogliere tutte le discipline in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (TUSC).

Inoltre, la Legge Delega prevede anche l’individuazione, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, della parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché la definizione delle conseguenze del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

Il riordino delle disposizioni

Si pala del riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione al fine di favorire la partecipazione personale delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione.

La nomina di un delegato

Si prevede la possibilità, per le parti del procedimento di mediazione, di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante sostanziale a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia.

La non responsabilità contabile

Viene contemplato che, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, la conciliazione nel procedimento di mediazione – ovvero in sede giudiziale – non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave.

L’Amministratore di condominio

Si prevede che l’amministratore del condominio sia legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e che successivamente l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

La Consulenza Tecnica di Mediazione

Si tratta della previsione che le parti possano stabilire, al momento della nomina di una CTM (Consulenza Tecnica di Mediazione), che questa possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice.

Corsi più lunghi e maggiori criteri di selezione per i formatori

In tema di formazione e aggiornamento dei mediatori, è previsto l’aumento della durata dei corsi e l’implementazione dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici.

Il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione

Si prosegue con il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione.

Il responsabile dell’organismo di mediazione

La riforma e la razionalizzazione dei criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi dello stesso e del responsabile scientifico dell’ente di formazione.

La mediazione demandata dal giudice

La valorizzazione e l’incentivazione della mediazione demandata dal giudice, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, e tutti gli operatori della mediazione, prevedendo anche specifici percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione, o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi.

La mediazione attraverso modalità telematiche

La previsione che le procedure di mediazione possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

(Qui il testo integrale della Legge Delega pubblicato in Gazzetta Ufficiale)