Cessione del fabbricato: quando farne comunicazione è ancora un obbligo

Cessione del fabbricato

Cessione del fabbricato: come molti ricorderanno, il D.L. n. 59/1978 aveva introdotto l’obbligo  in caso di vendita, locazione, comodato d’uso, di comunicare in Questura i dati del cessionario, entro le 48 ore dalla cessione del fabbricato, quale misura – all’epoca – antiterrorismo.

Come disposto con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate ha poi assorbito l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato come in precedenza previsto, dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica i dati al Ministero dell’Interno.

Tale obbligo, tuttavia, permane per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, ovvero quando il contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso.

A chi fare la comunicazione e quali i dati da riportare

La comunicazione deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezzaentro 48 ore dalla consegna dell’immobile, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso.

Chi la deve effettuare la comunicazione e di quali dati

L’obbligo ricade in capo a chi ha la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società), che deve accertare l’identità della persona a cui cede l’uso. Tale comunicazione dovrà contenere, come nel pregresso, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Attenzione dunque a non dimenticare questo importante adempimento, una volta di routine, ormai quasi sempre non più dovuto, salvo appunto alcuni casi particolari come questo.