Sfratti: le novità dalla riforma Cartabia
Dal 1° marzo 2023, è entrata in vigore una modifica importante dell’art. 657 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). La riforma Cartabia ha ampliato l’ambito di applicazione del procedimento descritto nell’articolo, estendendolo anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda.
Cosa cambia con la riforma Cartabia
Il testo aggiornato dell’articolo 657 c.p.c. stabilisce che il locatore o il concedente possono intimare lo sfratto non solo al conduttore, ma anche al comodatario di beni immobili e all’affittuario di azienda. In questo modo, il procedimento di sfratto si applica anche a questi nuovi contratti, ampliando notevolmente il campo di intervento della legge.
Inoltre, la nuova normativa consente di intimare la licenza per finita locazione prima della scadenza del contratto e, successivamente, di avviare il procedimento di sfratto.
Cosa significa per i locatori e gli affittuari
Questa modifica ha un impatto significativo sia per i locatori che per gli affittuari. I locatori ora hanno la possibilità di esercitare il diritto di sfratto anche in caso di contratti di comodato o affitto d’azienda. Per gli affittuari, invece, la riforma introduce una maggiore tutela, ma anche l’obbligo di rispettare i termini contrattuali e di far fronte a eventuali richieste di sfratto prima della scadenza.
Conclusione
La riforma Cartabia rappresenta un cambiamento importante nel campo del diritto locativo e dei contratti di comodato. Locatori e affittuari devono essere consapevoli delle nuove regole in vigore per evitare controversie legali. È fondamentale conoscere i propri diritti e doveri per tutelarsi efficacemente in caso di disaccordi.