Limiti soggettivi all’applicazione della cedolare secca
Questi limiti soggettivi della cedolare secca sono stati oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Una questione che si può porre nel momento in cui si decide di concedere in locazione un immobile è quella dei limiti soggettivi della cedolare secca, ovvero la possibilità o meno di applicare il regime di tassazione sul canone di cui al D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, la c.d. cedolare secca.
Il legislatore, tuttavia, non ha voluto estendere in via generale l’applicabilità della cedolare secca a tutti i contratti di locazione immobiliare, ma ha deciso di circoscriverla a casi ben determinati.
In particolare, l’art. 3 del suindicato testo normativo sancisce come la cedolare secca sia applicabile solo ai contratti di locazione di immobili destinati ad uso abitativo.
La lettera della norma non sembra porre limiti di carattere soggettivo all’applicazione della disciplina, limitandosi ad affermare come la stessa possa essere applicata solo nel caso in cui si
proceda alla locazione di immobili destinati ad uso d’abitazione, senonché l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 26/E del 01 giugno 2011, ha posto dei notevoli limiti all’applicazione della
cedolare secca.
Limiti soggettivi e Regime Fiscale della Cedolare Secca
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimi i vincoli applicativi derivanti dai limiti soggettivi della cedolare secca stabiliti con la circolare del 2011
In particolare, ai sensi del punto 1.1 del provvedimento emesso dall’Ente di Riscossione, il regime della cedolare secca sarebbe applicabile solo a quei contratti di locazione in cui il locatore è una
persona fisica ed il conduttore non agisca nell’esercizio di un’attività di impresa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori o dipendenti.
I limiti posti dall’Agenzia delle Entrate sono stati recentemente oggetto d’attenzione della Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 12395 del 07 maggio 2024, ha sostanzialmente affermato
l’assoluta illegittimità dei vincoli applicativi posti con la circolare del 2011.
Nello specifico, la Suprema Corte, attenendosi al dato letterale della norma, ha affermato il principio in base al quale l’Agenzia delle Entrate non ha poteri di discrezionali nella determinazione
delle imposte, con la conseguenza che i suoi provvedimenti non possono costituire fonte di diritti ed essere quindi idonei ad integrare o modificare quanto stabilito dal legislatore.
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte, si può concludere affermando come il proprietario di immobile adibito ad uso abitativo può optando per il regime fiscale della cedolare
secca qualunque sia la qualifica del conduttore, potendo quindi procedere alla locazione anche nei confronti di un soggetto che eserciti attività d’impresa.