Le spese ripartite fra tutti secondo quote
Le spese ripartite
Insieme ai lastrici solari, suolo, fondazioni, muri maestri, scale e portone d’ingresso, il tetto è una parte comune dell’edificio. Questo è indicato dall’articolo 1117 del codice civile. Se il contrario non è specificato nel titolo, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione devono essere ripartite tra tutti i condomini. La divisione avviene in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Nel caso di edifici distinti e autonomi, ma parte di un unico condominio, le spese di riparazione dei tetti devono essere ripartite tra i condomini degli edifici su cui l’intervento deve essere effettuato.
La Corte di Cassazione ha precisato che questo principio non si applica quando le caratteristiche funzionali e strutturali di un corpo di fabbrica indicano che tutti i condomini sono coinvolti nella riparazione del tetto (sentenza della Suprema Corte del 29 aprile 1969 n. 1352).
Il Condominio
Per esempio, in un condominio con due piani e mansarda, tutti i partecipanti, inclusi i proprietari dei seminterrati, devono contribuire alle spese. Il contributo si calcola in base ai valori millesimali di proprietà.
Anche se si sono verificati danni a causa di infiltrazioni dal tetto, il criterio generale va seguito. Secondo la Suprema Corte, con sentenza dell’11 febbraio 1987 n. 1500, il risarcimento va ripartito tra tutti. La divisione avviene in proporzione alle quote millesimali di proprietà. I danneggiati sono esclusi dalla contribuzione.
Dalle spese pagate dai condomini va sottratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. I garage separati dall’edificio, ma appartenenti ai proprietari di appartamenti o seminterrati, fanno parte dei millesimi di proprietà di questi. Se i garage non appartengono a nessuno dei condomini coperti dal tetto, i proprietari non devono partecipare alle spese di manutenzione del tetto.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza del 2 febbraio 1995 n. 1255, tenendo conto del criterio dell’articolo 1123, comma 3 del codice civile. La sentenza stabilisce che:
“Quando un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti, le spese di manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”
Vice Presidente Nazionale Unioncasa