LE SPESE RIPARTITE FRA TUTTI SECONDO QUOTE Insieme ai lastrici solari, suolo, fondazioni, muri maestri, scale portone d’ingresso, il tetto rientra nel novero delle parti comuni dell’edificio elencate dall’articolo 1117 del codice civile. Quindi, se il contrario non risulta dal titolo, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione devono essere ripartite tra tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Nel caso di edifici distinti e autonomi raggruppati in un unico condominio, le spese di riparazione dei singoli tetti devono essere ripartite tra i condomini degli edifici su cui l’opera deve essere eseguita.
La Corte di Cassazione ha però precisato che questo principio non trova applicazione quando, per le caratteristiche funzionali e strutturali di uno dei corpi di fabbrica compresi nel condominio, risulta che tutti i condomini sono interessati alla riparazione del relativo tetto (sentenza Suprema Corte di Cassazione del 29 aprile 1969 n. 1352).
Nel caso, per esempio, di un appartamento in un condominio composto da due piani, più mansarda, tutti partecipanti, compresi i proprietari di seminterrato, devono contribuire alle spese in base ai valori millesimali di proprietà. Il criterio generale va seguito anche se si sono verificati danni causati da infiltrazioni dal tetto: secondo la suprema corte di Cassazione con sentenza dell’11 febbraio 1987 n.1500, il risarcimento va ripartito tra tutti, in proporzione alle quote millesimali di proprietà. E’ escluso dalla contribuzione, naturalmente, chi è stato danneggiato.
Alle spese pagate dai condomini va sottratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. I garage separati dall’edificio, ma appartenenti ai proprietari di appartamenti o di seminterrati, costituiscono parte dei millesimi di proprietà di questi. Se, invece, pur rientrando nel perimetro condominiale, non appartengono a nessuno dei condomini coperti dal tetto, i proprietari non devono concorrere alle spese per la manutenzione del tetto.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 2 febbraio 1995 n. 1255, tenuto conto del criterio generale dell’articolo 1123 del codice civile comma terzo: “Quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari , opere o impianti, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità“.