Nota a Corte di giustizia tributaria di primo grado Friuli-V. Giulia Trieste, sez. II, sent. 25 gennaio 2024, n. 176/2023
E’ ormai prossima la prima scadenza per il pagamento della rata di acconto IMU e la sentenza in commento offre l’occasione per tornare su un principio ormai consolidato in materia di agevolazioni tributarie connesse alla locazione di immobili a canone concordato, e in particolare sulla necessità, ai fini del riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata, di dimostrare che il canone sia stato effettivamente determinato nel rispetto degli Accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431
Nel caso concreto, il giudice triestino aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2017, rilevando l’assenza di idonea prova della spettanza delle agevolazioni richieste per tre immobili locati. La contribuente, infatti, si era limitata a produrre i contratti di locazione, registrati come “agevolati”, senza tuttavia allegare l’attestazione di rispondenza del canone ai parametri stabiliti dagli accordi territoriali.
- La questione dell’onere probatorio
Come noto, la normativa in materia prevede che l’aliquota IMU ridotta per gli immobili locati a canone concordato, come definito dalla L. 431/1998 postula, anche secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito, la prova del rispetto dei requisiti sostanziali, non essendo sufficiente il solo riferimento normativo contenuto nel contratto né la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con qualificazione “locazione agevolata”. È quindi onere del contribuente produrre prova positiva e specifica della determinazione del canone secondo gli accordi locali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, L 431/1998.
- L’importanza dell’attestazione di rispondenza
La giurisprudenza tributaria più attenta, nonché le circolari interpretative riconoscono che tale prova può essere utilmente fornita mediante la attestazione di rispondenza rilasciata da almeno una delle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini, come previsto dal D.M. 16 gennaio 2017, all. 1, art. 1, lett. c).
L’attestazione, pur non essendo richiesta ad substantiam ai fini della validità del contratto, riveste quindi valore probatorio determinante in sede tributaria, in quanto certifica che il canone è stato calcolato sulla base dei criteri stabiliti negli accordi locali, evitando contestazioni e accertamenti.
In mancanza di tale attestazione – come nel caso di specie – il contratto non può automaticamente beneficiare del regime agevolato. Né può ritenersi sufficiente la generica indicazione del canone, in assenza di qualsiasi riferimento ai parametri locali o a una documentazione di supporto.
- Conclusioni
In tale quadro, l’attestazione di rispondenza emerge come strumento imprescindibile per evitare disconoscimenti e contenziosi, rafforzando il ruolo delle Associazioni di categoria, quali Unioncasa.